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REGIO DECRETO 13 dicembre 1914, n. 1429

Concernente variazioni al bilancio del 1914-915 in dipendenza di regificazioni ed istituzioni di scuole medie. (014U1429)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1915 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 11 ottobre 1914, n. 1136, col quale vennero apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica e in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1913-914 le variazioni dipendenti dai provvedimenti di regificazione e di istituzione di scuole medie con decorrenza dal 1° ottobre 1913;
Ritenuta la necessità di apportare nel bilancio per l'esercizio in corso le variazioni dipendenti dalle cennate regificazioni ed istituzioni;
Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578, che autorizza l'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 1914-915 non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914, tra i quali ultimi trovasi compreso quello del Ministero dell'istruzione pubblica;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la pobblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1914-1915 sono aumentati per la somma di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 89. - Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di mantenimente dei RR. licei ginnasi e convitti ecc. lire cinquantunamiladuecentosettantuna e cent. tre (L. 51.271,03).

Cap. n. 90. - Rimborsi e concorsi dovuti dai Comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative ecc. lire novantasettemillasettecentosettantasei (L. 97.776).

Cap. n. 91. - Concorsi delle Provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici ecc. lire diecimilasessantasei (L. 10.066).

Cap. n. 93. - Contributo di enti locali nelle spese di mantenimento delle scuole normali ecc. lire ventiquattromilaquattrocentosettantasette e cent. quarantaquattro (L. 24.477,44).