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REGIO DECRETO 22 ottobre 1914, n. 1197

Col quale, per i lavori e le forniture da eseguire in Tripolitania ed in Cirenaica, il ministro delle Colonie ed il governatore sono autorizzati a derogare alle norme degli articoli 17, 1° comma, e 18, 2° comma, del Regio decreto 11 gennaio 1914, n. 39, che approva l'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica. (014U1197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  22-10-1914 al: 31-12-1914
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per i lavori e le forniture da eseguire in Tripolitania e in Cirenaica, dei quali sia disposto l'appalto entro il 31 dicembre 1914, il ministro delle colonie ed il governatore, entro il limite della rispettiva competenza, sono autorizzati a derogare alle norme degli articoli 17, 1° comma e 18, 2° comma del R. decreto 11 gennaio 1914, n. 39.