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REGIO DECRETO 27 settembre 1914, n. 1173

Col quale viene autorizzata la coniazione di nuove monete divisionali d'argento. (014U1173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  17-11-1914 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le due convenzioni monetarie stipulate tra l'Italia, il Belgio, la Grecia, la Francia e la Svizzera il 29 ottobre 1897 e il 4 novembre 1908 ed approvate in Italia rispettivamente con le leggi 2 gennaio 1898, n. 1 e 10 giugno 1909, n. 358;
Ritenuto che in base alla convenzione del 29 ottobre 1897 era assegnato all'Italia un contingente di divisionarie d'argento di L. 232.400.000 pari a L. 7 per abitante, senza alcuna limitazione annuale nelle coniazioni, coll'obbligo di utilizzare scudi per le nuove emissioni, e che su tale quantitativo furono autorizzate coniazioni per l'importo di L. 225.400.000, rimanendo ad autorizzarsi la somma di L. 7.000.000 da coniare con scudi;
Ritenuto che in forza della convenzione 4 novembre 1908, che ebbe principio di esecuzione il 1° luglio 1909, l'Italia può coniare da quella data a tutto il 31 dicembre 1914 altro quantitativo di L. 111.540.000 in monete divisionarie, utilizzando per due terzi scudi e per il rimanente verghe d'argento e che su questo contingente furono autorizzate L. 57.000.000 in monete e L. 32.500.000 in biglietti di Stato, a norma dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1910, n. 888, rimanendo pertanto in base alla nuova convenzione un margine di coniazioni da autorizzare fino al 31 dicembre 1914 di L. 22.040.000, oltre i 7 milioni di cui sopra;
Ritenuto che con le coniazioni autorizzate dal presente decreto non si raggiunge il limite di L. 9,50 per abitante, inferiore a quello fissato dalla convenzione di L. 12 per abitante, oltre il quale si debbono adoperare esclusivamente scudi, e che quindi permane la facoltà di eseguire coniazioni per un terzo con verghe di argento fino;
Veduto il Regio decreto 1° febbraio 1914, n. 122, che stabilisce il riparto per tagli delle divisionarie d'argento;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La R. Zecca, ai termini degli articoli 1 e 2 della Convenzione monetaria 29 ottobre 1897, approvata colla legge 2 gennaio 1898, n. 1, e dell'art. 1 della Convenzione 4 novembre 1908, approvata con la legge 10 giugno 1909, n. 358, è autorizzata a provvedere alla coniazione di nuove monete divisionali d'argento per un valore nominale di lire ventinove milioni e quarantamila in pezzi da due lire.