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REGIO DECRETO 9 agosto 1914, n. 916

Che autorizza il Ministero delle colonie ad affidare speciali gestioni all'economo del Ministero stesso. (014U0916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-9-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 17 settembre 1910, n. 859;
Ritenuto che per il Ministero delle colonie è necessario estendere la facoltà ivi contemplata di emettere mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere, non essendo possibile, senza danno di alcuni servizi, provvedere alle relative spese mediante mandati diretti;
Riconosciuta inoltre l'opportunità di affidare all'economo-cassiere predetto la custodia dei fondi destinati a spese segrete, nonché quella delle carte-valori postali e delle monete dell'Eritrea e della Somalia italiana, da vendersi ai collezionisti;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello pel tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Possono emettersi mandati di anticipazioni a favore dell'economo-cassiere del Ministero delle colonie, oltre che per i servizi di cui all'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 17 settembre 1910, n. 859;

a) per indennità di equipaggiamento, di missione e di trasferimento;

b) per le minute spese della biblioteca;

c) per le minute spese di rappresentanza.