stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 agosto 1914, n. 865

Che modifica l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica ed autorizza la costituzione di bande irregolari nella Cirenaica. (014U0865)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-9-1914 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono state poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, che autorizza l'istituzione del Ministero delle colonie;
Visto il nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardante le norme relative all'istituzione del Ministero delle colonie;
Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39, col quale viene provveduto all'ordinamento del Governo in Libia;
Visto il Nostro decreto 27 marzo 1913, n. 402, col quale viene istituito a Tripoli un comando di legione dei carabinieri reali;
Visto il Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 844, concernente l'ordinamento delle truppe indigene della Libia;
Visto il Nostro decreto 15 agosto 1913, n. 1055, col quale si modificano le disposizioni transitorie contenute nel precedente decreto 22 giugno 1913, n. 844;
Visto il Nostro decreto 6 settembre 1913, n. 1173, col quale si approvano le norme relative agli obblighi di servizio del personale destinato ai riparti militari indigeni per la Libia e agli assegni e indennità da corrispondere al personale italiano addettovi;
Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativo all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica;
Considerata la necessità di favorire gli arruolamenti degli ascari libici tanto in Tripolitania quanto in Cirenaica aumentando le indennità ad essi concesse dal Nostro decreto 22 gennaio sopra citato;
Considerato che per la speciale situazione politica e militare in Cirenaica, appare anche necessario elevare temporaneamente ai militari indigeni arruolati in quella colonia gli assegni previsti dai precedenti Nostri decreti, e costituire temporaneamente alcune bande, a disposizione del governatore;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulle

proposte del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 50 del Nostro decreto 22 gennaio 1914 sarà modificato come segue:

«Ogni volta che i militari indigeni si allontanino dai propri alloggiamenti con pernottamento fuori per ragioni di servizio o cambino temporaneamente di residenza, ricevono in più delle loro competenze viveri in natura per un importo non superiore a L. 0,60 o L. 0,60 alla mano».