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REGIO DECRETO 9 agosto 1914, n. 877

Riguardante facilitazioni all'uso dell'alcool metilico nella fabbricazione delle garze e dei cotoni antisettici. (014U0877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-9-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli art. 18 e seguenti del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con Nostro decreto 16 settembre 1909, n. 704, nonché le modificazioni apportatevi con la legge 8 giugno 1913, n. 572, e col Nostro decreto 31 dicembre 1913, n. 1392;
Visti gli art. 2 e 4 del Nostro decreto 30 novembre 1911, n. 1259 convalidato con legge 23 giugno 1912, n. 644;
Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 762 per l'applicazione dell'anzidetto testo di legge;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'industria della fabbricazione delle garze e dei cotoni antisettici è ammessa a godere della esenzione dalla imposta interna di fabbricazione o dalla soprattassa di confine per l'alcool metilico in essa impiegato come solvente.

Le condizioni e le norme per godere di tali agevolezze saranno determinate dal suddetto ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Visto, Il guardasigilli: Dari.