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REGIO DECRETO 30 aprile 1914, n. 846

Da convertirsi in legge, col quale viene prorogato al 30 settembre 1914, il termine stabilito dall'art. 87, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 497, per il passaggio delle scuole dai Comuni ai Consigli provinciali scolastici. (014U0846)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-9-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 87, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, riguardante provvedimenti per l'istruzione primaria e popolare, col quale si disponeva che il passaggio dell'Amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico dovesse aver luogo entro l'anno 1913 con decreto Reale per ciascuna Provincia, a mano a mano che si fosse provveduto alla costituzione degli uffici provinciali, alla formazione dei ruoli del personale ed alla sistemazione dei rapporti tra Comuni e Consigli scolastici;
Considerato che tale legge ha richiesto l'adozione di una serie così vasta e complessa di provvedimenti amministrativi - molti dei quali di complicata esecuzione - che il termine del 31 dicembre 1913 è risultato insufficiente alla completa applicazione della legge stessa in tutte le provincie del Regno, e che perciò fu necessario prorogarlo fino al 31 marzo 1914, con R. decreto del 23 dicembre 1913, n. 1394;
Considerato che neanche entro il termine suindicato tutte le Provincie hanno potuto inviare al Ministero i documenti indispensabili per la emanazione dei decreti di passaggio dell'amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico;
Considerato che il disegno di legge n. 76, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1914, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, con il quale si provvede, mediante conversione in legge del citato R. decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, alla proroga del termine stabilito dall'art. 87, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, non è stato ancora approvato da quel ramo del Parlamento;
Considerato che la Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1914 si è aggiornata sino al 6 maggio stesso anno;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario diStato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il termine stabilito dall'art. 87, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, è prorogato al 30 settembre 1914 e l'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2°, e 4°, del R. decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, è protratta, a tutti gli effetti, fino al giorno suindicato.