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REGIO DECRETO 9 agosto 1914, n. 823

Che aumenta lo stanziamento stabilito nel bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1914-915. (014U0823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-9-1914 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di provvedere al rimpatrio ed all'assistenza degli emigranti indigenti che, in seguito alle attuali contingenze politiche, sono costretti a ritornare in patria;

Considerato che tale incarico fu affidato dal ministro degli affari esteri di concerto colla presidenza del Consiglio dei ministri al commissariato dell'emigrazione;

Ritenuto che per l'assistenza degli emigranti che rimpatriano dai paesi di Europa è stanziata nel capitolo 48 del bilancio del Fondo per l'emigrazione la somma di L. 5000 per l'esercizio 1914-915;

Considerato che tale somma è assolutamente insufficiente ai bisogni urgenti e che pertanto è necessario aumentare lo stanziamento stesso;

Ritenuto che le entrate del Fondo per l'emigrazione previste per l'esercizio 1914-915 non sono bastanti per sopperire ai nuovi bisogni e che pertanto si ritiene indispensabile un prelevamento dal fondo esistente presso la Cassa depositi e prestiti, salvo a provvedere, in seguito, al relativo reintegro da parte del R. Governo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo 48 «Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi - ricerche di emigranti nell'interesse delle famiglie - nel bilancio della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1914-915 è portato a lire ottocentomila.

Il Commissariato dell'emigrazione, di concerto con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è autorizzato a prelevare tale somma dal Fondo in deposito presso la Cassa stessa, provvedendo, ove sia necessario, anche alla vendita dei titoli di Stato, e garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione.

Con decreti Ministeriali sarà provveduto per le necessarie modificazioni agli stanziamenti del bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Di San Giuliano.

Visto, Il guardasigilli: Dari.