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REGIO DECRETO 6 agosto 1914, n. 803

Col quale viene sospesa la facoltà di emigrare ai militari del R. esercito e della R. marina. (014U0803)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-8-1914 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Veduto l'art. 3 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Veduto l'art. 33-bis della legge 17 luglio 1910, n. 538, che stabilisce alcuni provvedimenti riguardanti l'emigrazione;

Veduto l'art. 8 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È sospesa fino a nuova disposizione la facoltà di emigrare consentita ai militari dai capoversi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge sull'emigrazione, nonché dalle altre leggi e decreti sopra ricordati.

I passaporti a tutt'oggi rilasciati ai predetti militari restano annullati e saranno ritirati per cura delle autorità competenti.

I contravventori saranno puniti a termini delle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Di San Giuliano - Grandi - Millo.

Visto, Il guardasigilli: Dari.