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REGIO DECRETO 6 agosto 1914, n. 798

Riguardante i diritti e doveri delle potenze neutre in caso di guerra marittima (014U0798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-8-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli da 246 a 251 del Codice per la marina mercantile, riguardanti la neutralità dello Stato nei rapporti delle potenze belligeranti;
Viste le disposizioni della convenzione internazionale firmate all'Aja il 18 ottobre 1907, che l'Italia dichiara di osservare in quanto lo consentano le leggi vigenti nel Regno, benchè le convenzioni medesime non siano state ancora ratificate dal Regno d'Italia;
Vista la dichiarazione di neutralità notificata dal Governo d'Italia il 4 agosto 1914;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri della guerra e degli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli effetti degli articoli da 246 a 251 del Codice per la marina mercantile e degli accordi internazionali accettati dall'Italia nei riguardi dei diritti e dei doveri delle potenze neutre in caso di guerra marittima, si intende per mare territoriale la zona acquea compresa tra il battente del mare sull'inizio del lido e il limite di sei miglia marina (metri 11.111) al largo del battente medesimo.