stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 giugno 1914, n. 779

Portante norme sulle Associazioni fra agenti di cambio nelle Borse di Genova, Milano, Roma e Torino (014U0779)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-8-1914 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 22, n. 5, e 63 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa;
Visto l'art. 54 del regolamento per l'attuazione della legge anzidetta approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto del 28 dicembre 1913, n. 1434, col quale venne determinato il deposito cauzionale degli agenti di cambio nelle Borse;
Considerando che, in armonia ai principi informatori della legge e del regolamento generale sulle Borse, non sia da istituirsi alcuna disparità di trattamento nei riguardi della cauzione tra agenti di cambio iscritti prima e dopo della entrata in vigore della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Ritenuta l'opportunità di promuovere, nelle quattro principali Borse di Genova, Milano, Roma e Torino, la costituzione di associazioni fra gli agenti di cambio con lo scopo di garantire, con determinate forme ed entro dati limiti, le obbligazioni degli associati, nascenti da affari di Borsa;
Considerando che agli agenti di cambio i quali partecipano alle associazioni anzidette, conviene concedere una sensibile riduzione del deposito cauzionale che debbono prestare in proprio, a norma delle richiamate disposizioni;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio di concerto con quello del tesoro: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli agenti di cambio e le Società fra gli agenti di cambio, autorizzate dall'art. 63, primo capoverso, della legge 20 marzo 1913, n. 272, esercenti presso le Borse di commercio di Genova, Milano, Roma e Torino hanno facoltà di associarsi allo scopo di formare, presso ciascuna Borsa, un Fondo comune ed un Fondo di garanzia secondo le disposizioni seguenti.