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REGIO DECRETO 16 luglio 1914, n. 766

Che disciplina con nuove norme la pesca nel compartimento marittimo di Catania. (014U0766)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-8-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090, che approva il regolamento per la pesca marittima;
Visti i pareri degli enti locali indicati nell'art. 2 della legge su citata;
Visti i pareri della Commissione consultiva della pesca, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, e di concerto con quello della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nel compartimento marittimo di Catania, entro la zona delimitata dalla congiungente Capo Molini-Punta Bonico è vietata la pesca con i «ragni a vela».