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REGIO DECRETO 21 giugno 1914, n. 632

Col quale vengono stabilite norme per la supplenza del R. provveditore agli studi. (014U0632)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-8-1914 al: 8-4-1922
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 2, comma sesto, della legge 4 giugno 1911, n. 487, col quale è istituita la carica di vice presidente del Consiglio scolastico provinciale, carica che si conferisce dal Consiglio medesimo mediante elezione;
Veduto l'art. 8, comma quarto, della stessa legge 4 giugno 1911, n. 487, col quale la presidenza della Deputazione scolastica è demandata, in caso di assenza del provveditore agli studi, all'ispettore scolastico addetto al Provveditorato;
Veduto l'art. 83, comma primo, della stessa legge 4 giugno 1911, n. 487, col quale, alla dipendenza del R. provveditore agli studi, è istituito l'Ufficio scolastico provinciale composto di un funzionario di carriera amministrativa, di un funzionario di carriera di ragioneria e di due impiegati d'ordine;
Veduta la tabella D annessa alla legge 4 giugno 1911, n. 487, che stabilisce la parificazione per gradi e classi tra i funzionari dell'Amministrazione centrale e quelli dell'Amministrazione provinciale;
Veduto l'art. 2, comma ultimo, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, il quale dispone che nessun impiegato può ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorché proprio di un grado superiore al suo;
Considerata l'opportunità di determinare in armonia con le disposizioni delle dette leggi le norme per la supplenza al provveditore assente, anche nella direzione dell'Ufficio scolastico provinciale;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In caso di assenza del R. provveditore agli studi la direzione dell'Ufficio scolastico provinciale, è, di regola, temporaneamente affidata al funzionario di carriera amministrativa addetto all'Ufficio scolastico stesso.

Quando le condizioni dell'Ufficio provinciale scolastico consiglino diverso provvedimento, la supplenza è affidata dal Ministero al funzionario dell'Ufficio a ciò designato dal provveditore agli studi.