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REGIO DECRETO 21 giugno 1914, n. 631

Col quale vengono modificate le norme relative alle liquidazioni delle indennità ai consiglieri provinciali scolastici. (014U0631)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-7-1914 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto l'art. 18 del regolamento approvato con Nostro decreto 31 luglio 1911, n. 939;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Qualora per la distanza tra il Comune di residenza di un consigliere scolastico e il capoluogo della Provincia, o per l'ora di apertura o di chiusura della seduta del Consiglio scolastico provinciale, il consigliere sia costretto a partire dalla detta residenza il giorno precedente a quello della seduta stessa, oppure a farvi ritorno il giorno seguente, e ciò risulti da apposita annotazione fatta dal R. provveditore agli studi sulle tabelle per le indennità, la diaria di lire quindici sarà liquidata, oltrechè per il giorno della seduta, anche per il giorno precedente, o per il giorno seguente, o per entrambi, a seconda dei giorni in cui per assistere alla seduta il consigliere ha dovuto restar lontano dalla sua residenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Daneo.

Visto, Il guardasigilli: Dari.