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REGIO DECRETO 28 giugno 1914, n. 635

Col quale viene apportata un'aggiunta al R. decreto 12 agosto 1910, n. 600, che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata. (014U0635)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-7-1914 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 26 della legge 8 giugno 1913, n. 601, portante modificazioni alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il R. decreto 12 agosto 1910, n. 600, che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo unico del R. decreto succitato è apportata la seguente aggiunta con effetto dal 1° luglio 1914:

e) Ispettore capo di sanità militare appena sarebbe seguito da tenenti generali comandanti di corpo d'armata, se fosse considerato inscritto fra essi in base alla sua anzianità come tenente generale medico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Grandi.

Visto, Il guardasigilli: Dari.