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REGIO DECRETO 28 giugno 1914, n. 617

Col quale viene imposto in Roma il dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento in ragione di L. 0,005 per ettowattora, ad esclusivo beneficio del detto Comune. (014U0617)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-7-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 28 aprile 1914 del Regio commissario straordinario per la temporanea amministrazione del comune di Roma, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il giorno 8 maggio successivo, per l'applicazione, con decorrenza dal 1° stesso mese, del dazio consumo sull'energia elettrica per l'illuminazione e riscaldamento in ragione di L. 0,005 per ettowattora;
Ritenuto che l'istituzione del nuovo dazio trova fondamento nell'art. 14 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;
Ritenuto che la decorrenza del dazio stesso a partire dal 1° maggio 1914, trova giustificazione nella convenzione stabilita fra il comune di Roma e la Società Anglo-romana per l'illuminazione, in quanto riguarda le condizioni di prezzo dalla predetta data;
Veduto l'art. 32 della legge daziaria (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248;
Veduto l'art. 11 della citata legge 15 luglio 1911, n. 755, che riserva ad esclusivo beneficio del Comune di Roma il ricavato del dazio sull'energia elettrica;
Uditi il Consiglio di Stato e la Commissione centrale del dazio consumo;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È istituito, in relazione alla citata deliberazione 28 aprile 1914 del R. commissario straordinario per la temporanea amministrazione del comune di Roma, e con decorrenza dal 1° maggio successivo, il dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento in tutto il territorio del detto comune di Roma in ragione di L. 0.005 per ettowattora di energia elettrica effettivamente consumata ad uso di illuminazione e di riscaldamento.