stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 giugno 1914, n. 582

Col quale viene modificato l'art. 3 del R. decreto 20 settembre 1913, n. 1110, riguardante la determinazione dell'orario unico delle Borse di commercio. (014U0582)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-7-1914 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto del 4 agosto 1913, n. 1068;
Ritenuta l'opportunità di spostare la data della determinazione dei prezzi di compenso nelle Borse di commercio;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 3 del R. decreto 20 settembre 1913, n. 1110, è sostituito il seguente:

«La risposta dei premi e l'inizio delle operazioni di riporto hanno luogo nel quinto giorno non festivo che precede la liquidazione.

«La determinazione dei prezzi di compenso si effettua nel quarto giorno non festivo che precede la liquidazione».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Cavasola - Rubini.

Visto, Il guardasigilli: Dari.