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REGIO DECRETO 31 maggio 1914, n. 519

Col quale vengono modificati alcuni articoli del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, che approva l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica (014U0519)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-7-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Alle disposizioni contenute negli articoli 13, 16 (1° comma), 19 (7° comma) dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con Regio decreto 20 marzo 1913, n. 289, sono sostituite le seguenti:

Art. 1

Art. 13. - La giustizia penale è amministrata nelle cause in cui siano imputati o interessati cittadini italiani o stranieri, salvo per questi ultimi il disposto dell'art. 16 e le convenzioni internazionali:

1° dal tribunale regionale;

2° dalla Corte d'appello;

3° dalla Corte d'assise.

Art. 16. (1° comma). - Nei riguardi degli indigeni musulmani e degli stranieri della stessa religione la giustizia penale è amministrata dal tribunale per gli indigeni e dalla Corte d'assise secondo la Competenza stabilita dall'art. 14.

Art. 19. (7° comma). - Se gli imputati non sono tutti indigeni o stranieri musulmani, gli assessori debbono essere italiani; se gli imputati sono tutti indigeni o stranieri musulmani, la metà degli assessori deve, di regola, essere scelta fra gli indigeni della stessa religione.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a Chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE

Salandra - Martini

Visto, Il guardasigilli: Dari.