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REGIO DECRETO 31 maggio 1914, n. 511

Col quale vengono determinate le somme dovute ad enti morali ecclesiastici conservati per effetto della conversione dei loro beni immobili. (014U0511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/1914
Le Tabelle annesse al provvedimento sono state pubblicate successivamente in GU n. 172 del 21-07-1914
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-6-1914 al: 15-12-2010
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Art. 1




Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nelle colonne 8, 9 e 10 dell'elenco stesso.