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REGIO DECRETO 31 maggio 1914, n. 474

Col quale sono chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di 30 giorni, militari di 1ª categoria in congedo illimitato. (014U0474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-6-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto Reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nel corrente anno 1914 saranno chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di 30 giorni:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti ai granatieri, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1884, 1886 e 1887, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione indetta col precedente Nostro decreto del 5 aprile 1914, n. 266;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1887, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 4°, al 5°, al 6°, al 7° ed all'8° reggimento alpini;

d) i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 1°, al 2° ed al 3° reggimento alpini;

e) i militari di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883, ascritti agli alpini, dei distretti di Cuneo, Genova, Mondovì e Savona, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del 1° e Borgo San Dalmazzo del 2° reggimento alpini;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1882, 1883 e 1884, ascritti agli alpini, dei distretti di Casale, Pinerolo e Torino, effettivi al battaglione Exilles del 3° reggimento alpini;

g) i militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli alpini, dei distretti di Massa e Piacenza;

h) i sottufficiali di 1ª categoria della classe 1883 ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 1°, al 2° ed al 3° reggimento alpini;

i) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878, 1879 e 1880, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 3° reggimento alpini, eccettuati quelli della classe 1877 dei distretti di Casale, Pinerolo e Torino effettivi al battaglione Pinerolo;

l) i militari di 1ª categoria della classe 1886, ascritti all'artiglieria da campagna (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno;

m) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1886, ascritti all'artiglieria pesante campale, all'artiglieria da fortezza e da costa (compresi quelli provenienti dalle compagnie operaie d'artiglieria) e all'artiglieria da montagna (eccettuati quelli provenienti dalla cavalleria), di tutti i distretti del Regno;

n) i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti all'artiglieria da montagna quali provenienti dalla cavalleria, dei distretti di Casale, Ivrea, Rovigo, Treviso, Vercelli e Vicenza;

o) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1866, ascritti agli zappatori (escluso il treno) ed ai minatori del genio (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione indetta col precedente Nostro decreto del 5 aprile 1914, n. 266.