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REGIO DECRETO 10 maggio 1914, n. 435

Col quale vengono determinate le attribuzioni del capo di stato maggiore della marina in tempo di guerra (014U0435)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-6-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1214, che stabilisce le attribuzioni del capo e del sotto capo di Stato maggiore della marina;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Le attribuzioni del capo di stato maggiore della marina in tempo di guerra, di cui all'art. 3 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1214, sono fissate come segue:

Art. 1

Articolo unico.

II capo di stato maggiore della marina sarà tenuto al corrente delle eventualità di conflagrazioni politiche o di probabili rotture diplomatiche, affinchè prima che queste diventino effettive e ne segua dichiarazione di guerra, egli possa predisporre per l'approntamento, la dislocazione e l'impiego delle forze navali in relazione ai piani prestabiliti ed alle esigenze del momento, ed ordinare in tempo opportuno i rifornimenti e le disposizioni di carattere logistico e militare che occorressero per la flotta e per le piazze marittime, nonché provvedere a tutte le corrispondenti organizzazioni. Prima dell'inizio delle ostilità e durante le ostilità il capo di stato maggiore della marina si porrà e si manterrà in diretta relazione con il capo di stato maggiore dello esercito per stabilire completo accordo nei concetti operativi, affinchè la cooperazione tra l'Esercito e l'Armata sia effettiva ed efficace.

Interprete del pensiero e dei divisamenti del comandante supremo delle forze di terra e di mare, il capo di stato maggiore della marina li tradurrà in atto nelle parti che rifletteranno le operazioni navali o marittime e vigilerà sulla loro esecuzione.

Il capo di stato maggiore della marina pur conservando le sopra enunciate attribuzioni potrà essere investito del comando in capo delle forze navali riunite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Salandra - Millo.

Visto, Il guardasigilli: Dari.