stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 marzo 1914, n. 273

Relativo a variazioni al bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914 dipendenti da conversioni di rendita del 4,50% netto in altre del consolidato 3,50% netto. (014U0273)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  3-5-1914 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, col quale fu autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50% netto in altra del consolidato 3,50% netto;
Visto l'art. 2 della legge stessa, col quale furono dichiarate esenti dalla conversione suddetta le rendite 4,50% possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza in quanto non vengano successivamente, per effetto di qualsiasi operazione, ad essere trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486 per la esecuzione della legge suddetta;
Visti i RR. decreti 20 marzo 1913, n. 350 e 15 agosto 1913, n. 1032, relativi a variazioni del bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 dipendenti dalle conversioni di rendite del consolidato 4.50% netto, in altre del consolidato 3.50% netto eseguite nello stesso esercizio;
Ritenuto che in detto esercizio vennero annullate per conversione e ricostituzione nel consolidato 3.50% netto, delle partite per l'annua rendita 4.50% netto di L. 4905,14 e vennero inscritte in cambio le rendite 3.50% netto per L. 3815,10;
Vista la legge 29 maggio 1913, n. 505, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1913-914;
Ritenuto che nel corso del semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1913 in seguito ad ulteriori accertamenti da parte della Direzione generale del Debito pabblico, venne riconosciuto che tra le rendite conservate provvisoriamente nel consolidato 4,50% netto dovevano essere, e vennero di fatto, convertite nel consolidato 3,50% netto iscrizioni:
con decorrenza dal 1° luglio 1913,
per annue . . . . . . . . . . . . L. 379 --
con decorrenza dal 1° ottobre 1913,
per annue . . . . . . . . . . . . . » 1362 62
-----------------------------
complessivamente per l'annua ren-
dita di . . . . . . . . . . . . . L. 1741 62
-----------------------------
Ritenuto che in cambio delle suindicate rendite furono inscritte le rendite 3,50% netto:
con godimento dal 1° luglio 1913,
per annue . . . . . . . . . . . . L. 294 77
con godimento dal 1° ottobre 1913,
per annue . . . . . . . . . . . . . » 1059 81
-----------------------------
complessivamente per l'annua ren-
dita di . . . . . . . . . . . . . L. 1354 58
-----------------------------
Ritenuto che venne disposto il recupero della differenza d'importo sulle rate scadute dopo il 1° gennaio 1904, delle inscrizioni al consolidato 4,50% netto, le quali avrebbero dovute essere convertite in 3,50% netto, con decorrenza dalla stessa data;
Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, devesi ora provvedere soltanto per le variazioni di capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1913-914, relativi ai debiti consolidati anzidetti;
Visto l'art. 14 del regolamento sopra ricordato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del Debito pubblico durante l'esercizio finanziario 1912-913 e nel secondo semestre 1913 di rendite conservate provvisoriamente nel consolidato 4,50% netto, in altre del consolidato 3,50% netto, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914 le seguenti variazioni:

in diminuzione al capitolo n. 3, «Antiche rendite consolidate nominative 4.50% al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (spesa obbligatoria)»:

a) annata d'interessi sulla rendita di L. 4905,14 annullata per conversione nel 3.50% netto durante l'esercizio
1912-913 . . . . . . . . . . . . . . L. 4905,14
b) annata d'interessi sulla rendita
di L. 379, annullata come sopra, con
decorrenza dal 1° luglio 1913 . . L. 379,00
c) tre trimestri d'interessi sulla
rendita di L. 1362,62, annullata come
sopra, con decorrenza dal 1° ottobre
1913 . . . . . . . . . . . . . . . » 1021,96
---------------------------
Diminuzione in complesso L. 6306,10
---------------------------

in aumento: al capitolo n. 4: «Rendita consolidata 3,50% netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483 (Spesa obbligatoria)»:

a) annata d'interessi sulla rendita
di L. 3815,10 inscritta per conversione
dal 4,50% netto, durante l'esercizio
1912-913 . . . . . . . . . . . . . . L. 3815 10
b) annata d'interessi sulla rendita
di L. 294,77, inscritta come sopra, e
con decorrenza dal 1° luglio 1913 . . » 294 77
c) tre trimestri d'interessi sulla
rendita di L. 1059,81, inscritta come
sopra, con decorrenza dal 1° ottobre
1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 86
---------------------------
Aumento in complesso . . . L. 4904 73
---------------------------

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Dari.