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REGIO DECRETO 5 marzo 1914, n. 243

Riguardante il conferimento di medaglie, di menzioni e di diplomi a persone o ad enti che si siano resi benemeriti nei vari rami dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'industria, ecc. (014U0243)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-4-1914 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 giugno 1910, n. 277, con la quale si istituisce un Consiglio superiore per le acque e le foreste, 6 luglio 1912, n. 869, riguardante il Consiglio per gli interessi serici;

Visti i RR. decreti 5 marzo 1914, che provvede al riordinamento del Consiglio superiore dell'agricoltura; 21 dicembre 1911, n. 1476 che istituisce un Consiglio per l'insegnamento agrario; 25 febbraio 1904, n. 92, riguardante il Consiglio zootecnico; 30 novembre 1911, n. 1327, che crea un Consiglio per le industrie agrarie;

Visti i RR. decreti 26 gennaio 1913, n. 81, che riordina il Consiglio superiore del commercio e 21 dicembre 1911, n. 1477, che riguarda il Consiglio dell'insegnamento industriale e commerciale;

Visti i RR. decreti 20 ottobre 1911, n. 1204 e 2 settembre 1912, n. 1055, che riguardano il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, nonché quelli 31 agosto 1901, n. 426, 12 febbraio 1911, n. 278 e 9 aprile 1908, n. 182, riferentisi rispettivamente alle Commissioni per il credito agrario, per le cooperative di produzione e lavoro e per le case popolari;

Visti i RR. decreti 18 gennaio 1912, n. 31 e 27 ottobre 1911, n. 1207, che riguardano rispettivamente il Consiglio superiore di statistica e la Commissione consultiva per la pesca;

Visto il R. decreto 3 aprile 1902, n. 112, concernente la istituzione di medaglie e di diplomi di benemerenza per l'istruzione industriale e commerciale e quello 11 dicembre 1902, n. 558, pel conferimento di medaglie e di menzioni onorevoli ai benemeriti dell'agricoltura e delle classi agricole;

Considerato che il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha provveduto, senza norme regolamentari determinate, al conferimento di medaglie a coloro che si sono resi benemeriti in vari rami dell'attività sociale ed economica attinenti alle materie di spettanza del Ministero stesso;

Ritenuta la necessità che il conferimento di tali medaglie e diplomi venga sempre accompagnato da sicure garanzie sul merito effettivo e speciale delle persone designate e che a raggiungere tal fine sia necessario promuovere caso per caso e per ogni singola assegnazione il parere dei corpi tecnici competenti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il conferimento, da parte del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di medaglie, di menzioni e di diplomi a persone o ad enti che si siano resi benemeriti nei vari rami dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'industria, del commercio, del credito e della previdenza, dovrà essere, in ogni caso, preceduto, secondo le singole competenze, dal parere conforme degli speciali Corpi consultivi istituiti presso il Ministero stesso.

Per quei Consigli e Commissioni i quali abbiano un Comitato esecutivo permanente, basterà, per le suddette assegnazioni, il parere del rispettivo Comitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, Il guardasigilli: DARI.