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REGIO DECRETO 22 gennaio 1914, n. 228

Concernente il servizio di cassa dell'Amministrazione dei telefoni. (014U0228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-4-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di legge, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);
Sentito il Consiglio superiore dei telefoni;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli uffici telefonici di 2ª classe e i posti pubblici di cui all'art. 2 del R. decreto 1° ottobre 1909, n. 771, versano agli uffici centrali dai quali dipendono, alle scadenze stabilite dalle istruzioni, i proventi da essi riscossi.

Gli uffici centrali interurbani contemplati alla lettera b), primo comma, articolo 2 del decreto suindicato versano alle sezioni di Regia tesoreria della rispettiva provincia alle scadenze indicate dalle istruzioni, i proventi da essi riscossi, per conto ed a nome del cassiere dell'ufficio centrale di cui alla lettera a) dello stesso comma, e ne trasmettono al medesimo le quietanze. Il cassiere si dà carico della somma così versata, rilasciandone ricevuta all'ufficio mittente e contemporaneamente se ne discarica in contabilità.