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REGIO DECRETO 8 marzo 1914, n. 188

Relativo agli infortuni sul lavoro per i pescatori di spugne e di corallo nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica. (014U0188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-4-1914 al: 31-3-1931
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, che approva il regolamento per l'esercizio della pesca marittima nella Tripolitania e nella Cirenaica;
Visto il R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, col quale vengono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto vi siano applicabili e con le modificazioni stabilite nel decreto stesso, le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato col R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e nel relativo regolamento;
Considerato che la pesca delle spugne e del corallo per mezzo dello scafandro, prevista dal regolamento sulla pesca sopra citata, esige l'applicazione di norme speciali, nell'interesse dell'industria ed in conformità alle consuetudini della classe internazionale di pescatori che esercita l'industria stessa nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica;
Allo scopo di interessare i capitani a non sfruttare eccessivamente i palombari da loro arruolati ed a curarne la sicurezza e la incolumità;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



Il ministro delle colonie è autorizzato a stabilire, con suo decreto, di concerto col ministro di agricoltura, all'inizio di ogni campagna estiva di pesca e con effetto anche per la successiva campagna invernale, le indennità che, nei casi di infortuni sul lavoro, occorsi a palombari adibiti alla pesca delle spugne e del corallo nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica, dovranno essere corrisposte dai capitani, con le modalità e le garanzie che saranno determinate nel decreto stesso.