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REGIO DECRETO 8 febbraio 1914, n. 186

Col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali dello stato maggiore dell'esercito. (014U0186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  8-4-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;
Visto il Nostro decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601 predetta;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le norme per il trasferimento dei capitani e degli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel corpo di stato maggiore, previste dall'art. 21 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sono stabilite come segue.