stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 5 marzo 1914, n. 185

Con cui viene stabilito il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (014U0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  5-4-1914 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
D'ITALIA
E Dell'ordine Dei Ss. Maurizio e Lazzaro
Generale Gran Mastro.
Visti i RR. decreti 5 gennaio 1890, 11 giugno 1896, 21 gennaio, 13 dicembre 1906 e 26 gennaio 1908;
Sentito il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero dei Ss. Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di

Nostro moto proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autorità magistrale; Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1




Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

Nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

pei Cavalieri di Gran Croce il numero di tre;

pei Grandi Ufficiali il numero di diciannove;

pei Commendatori il numero di cinquantotto;

per gli Ufficiali il numero di centottantasei;

pei Cavalieri il numero di cinquecentoquattordici.

Nell'Ordine della Corona d'Italia:

pei Cavalieri di Gran Croce il numero di diciassette;

pei Grandi Ufficiali il numero di cinquanta;

pei Commendatori il numero di duecentonovantacinque;

per gli Ufficiali il numero di cinquocentottanta;

pei Cavalieri il numero di duemila quattrocentottantacinque.

Il presidente del Consiglio dei ministri provvederà annualmente ad una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal precedente articolo fra la Presidenza ed i vari Ministeri.

Non sono comprese in questi numeri le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del moto proprio e quelle relative ai grandi ufficiali dello Stato, ai funzionari all'atto del loro collocamento a riposo ed ai personaggi esteri.