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REGIO DECRETO 4 gennaio 1914, n. 145

Da convertirsi in legge, col quale vengono estese e definite le attribuzioni del delegato del Ministero dei lavori pubblici nei paesi danneggiati dal terremoto del 1908, a termini degli articoli 120 e 172 del testo unico delle leggi per il terremoto approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261. (014U0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-3-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n, 12;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato dei lavori pubblici e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le funzioni di delegato del Ministero dei lavori pubblici a termini degli articoli 120 e 172 del testo unico delle leggi per il terremoto, approvato con Nostro decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 e quelle di alto direttore dei servizi di cui all'art. 137 del testo unico stesso, sono attribuite a un ispettore superiore del Genio civile residente a Messina;

Questi esercita le attribuzioni di ispettore di compartimento per tutte le opere dipendenti dal terremoto nelle tre provincie Calabresi e in quella di Messina, approva i progetti di cui all'art. 171 comma 5° e 172 comma 1° del citato testo unico, ferma restando per gli edifici pubblici governativi la disposizione del successivo art. 173 comma 1°.

L' ispettore stesso esercita l'alta vigilanza sull'osservanza delle speciali norme costruttive vigenti per i paesi soggetti a terremoto.