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REGIO DECRETO 8 febbraio 1914, n. 103

Col quale viene concessa l'importazione temporanea di filati di lino semplici per la fabbricazione delle felpe e dei velluti per mobili, misti di lino e di cotone (014U0103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-3-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 123 del testo unico della legge doganale, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, che dà facoltà al Governo di disciplinare con decreti Reali le importazioni ed esportazioni temporanee;
Udito il Consiglio superiore del commercio;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È concessa l'importazione temporanea dei filati di lino semplici di titolo non inferiore al n. 30 inglese (cioè misuranti non meno di metri 18150 per ogni chilogrammo), per la fabbricazione delle felpe e dei velluti per mobili, misti di lino e di cotone.