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REGIO DECRETO 8 gennaio 1914, n. 87

Relativo alla detenzione e al porto d'armi nella Tripolitania e nella Cirenaica. (014U0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-3-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità di unificare, coordinare e completare in conformità delle mutate condizioni della sicurezza pubblica nella Tripolitania e nella Cirenaica, le varie disposizioni emanate dall'autorità pubblica, relative alla detenzione ed al porto d'armi, nonché alla caccia con armi da fuoco e allo sparo delle armi stesse;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È vietato ai sudditi italiani e stranieri la detenzione di qualsiasi arma bianca o da fuoco, salvo quelle da punta o da taglio che siano indispensabili all'esercizio del proprio mestiere, professione od arte, e quelle strettamente necessarie agli usi domestici.

È vietato altresì ogni deposito di munizioni e di materie esplodenti.

I contravventori ai suddetti divieti sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire tremila.

Nel caso che si tratti di raccolta di armi, fatta con intenzione dolosa, si applicano le pene stabilite dall'art. 2 del decreto 13 novembre 1911, del comandante in capo del corpo di spedizione per gli autori di atti commessi contro la sicurezza del corpo di spedizione.

In ogni caso si procede alla confisca delle armi e delle munizioni.