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REGIO DECRETO 8 gennaio 1914, n. 18

Col quale vengono approvate le unite tabelle per la liquidazione delle pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali inscritti alla Cassa di previdenza, nonchè delle loro vedove ed orfani. (014U0018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-2-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le disposizioni degli articoli 25 e 29 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta, combinate con quello del precedente art. 22;
Sentita la Commissione tecnica degli Istituti di previdenza, di cui all'art. 40 del citato testo unico;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, d'accordo con il ministro, segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle per la liquidazione delle pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, non che delle loro vedova ed orfani, annesso al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - TEDESCO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.