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REGIO DECRETO 8 gennaio 1914, n. 12

Col quale vengono approvate le norme per la trasmissione a distanza e la distribuzione, per usi industriali, dell'energia elettrica nella Tripolitania e nella Cirenaica. (014U0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-2-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti la legge 7 giugno 1894, n. 232, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 ottobre 1895, n. 642;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque, in Tripolitania ed in Cirenaica, intenda trasmettere a distanza e distribuire per usi industriali, a mezzo di condutture aeree o sotterranee, energia elettrica in qualsiasi modo generata, di cui disponga permanentemente o anche solo temporaneamente, deve farne domanda al governatore, il quale può non accoglierla, quando ritenga ostarvi ragioni di pubblico interesse.
La trasmissione di energia elettrica a traverso i propri fondi, osservate le disposizioni di legge e di regolamento in vigore, è libera, purché, quindici giorni prima di iniziare i lavori d'impianto, il proprietario ne faccia notificazione all'autorità competente.
Le condutture telegrafiche e telefoniche sono regolate da norme speciali.