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REGIO DECRETO 31 dicembre 1913, n. 1404

Che stabilisce il prezzo di vendita al pubblico di talune qualità di trinciati e di sigari. (013U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-1-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto del 31 dicembre 1913, numero 1403;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il prezzo di vendita al pubblico dei sottoindicati prodotti, viene stabilito come segue:

trinciato prima qualità spuntature a L. 15 il kg.

trinciato prima qualità forte a L. 12,50 id.

trinciato seconda qualità comune L. 10 id.

sigari a foggia estera Grimaldi L. 24 id.

sigari a foggia estera Brasile L. 24 id.

sigari comuni prima qualità (fermentati, forti e foggia svizzera) L. 24 id.

sigari comuni seconda qualità (fermentati, alla paglia e foggia svizzera) L. 20 id.

sigari comuni terza qualità Branca L. 14 id.

sigari comuni terza qualità fermentati L. 12 id.

spagnolette Giubek L. 45 id.

spagnolette Macedonia con o senza bocchino L. 40 id.