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REGIO DECRETO 31 dicembre 1913, n. 1403

Che eleva il prezzo massimo per chilogramma di talune qualità di trinciati, sigari e spagnolette. (013U1403)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-1-1914 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il prezzo massimo per chilogrammo stabilito dalle leggi anzidette per i sottoindicati prodotti è elevato, a partire dal 4 gennaio 1914, come segue:

trinciato forte prima qualità da L. 12.50 a L. 15;

trinciato forte seconda qualità da L. 8 a L. 10;

sigari comuni prima qualità da L. 20 a L. 24;

sigari comuni seconda qualità da L. 15 a L. 20;

sigari comuni terza qualità da L. 12 a L. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.