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REGIO DECRETO 11 dicembre 1913, n. 1384

Col quale vengono stabilite le norme ed i programmi per gli esperimenti dei capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta. (013U1384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-1-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 762; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;
Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910, col quale fu approvata l'istruzione per il funzionamento del servizio tecnico d'artiglieria;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli esperimenti, ai quali, secondo il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta, devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta, si svolgeranno secondo le norme ed i programmi che risultano dagli articoli seguenti.