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REGIO DECRETO 24 novembre 1913, n. 1378

Col quale viene stabilita la costituzione del Consiglio disciplinare presso le Corti d'appello del Regno. (013U1378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1914 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 23 della legge del 19 dicembre 1912, n. 1311, che apporta modificazioni all'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 16 della legge del 24 luglio 1908, n. 438, sulle guarantigie e discipline della magistratura;
Vista la necessità di provvedere alla costituzione e rinnovazione dei Consigli disciplinari presso le Corti di appello;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1



Il Consiglio disciplinare, presso le Corti di appello, è composto del primo presidente, che lo presiede, o di chi ne fa le veci, del presidente di sezione più anziano, del consigliere più anziano (o dei due consiglieri più anziani in mancanza del presidente di sezione), e di due consiglieri eletti in assemblea generale nel mese di novembre di ciascun anno.