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REGIO DECRETO 23 ottobre 1913, n. 1284

Col quale viene approvata un'aggiunta al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito. (013U1284)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-11-1913 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1




All'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, predetto, è fatta la seguente aggiunta:

«Limitatamente alle armi di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio, ed ai gradi di ufficiali subalterni, le vacanze esistenti in qualche ruolo possono essere compensate da corrispondenti eccedenze negli altri ruoli».