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REGIO DECRETO 23 ottobre 1913, n. 1281

Concernente la sistemazione degli stanziamenti per il debito vitalizio (013U1281)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-12-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1358, con la quale è stato elevato a L. 103.000.000 fino al 30 giugno 1914, il limite massimo della spesa consolidata per il debito vitalizio di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1912, n. 194;
Visto l'art. 1 della legge stessa la quale consente di provvedere con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, al riparto della indicata somma fra i diversi Ministeri;
Ritenuto che l'importo della spesa per pensioni durante l'esercizio 1912-913 ascende complessivamente a L. 102.342.721,57;
Riconosciuta la necessità di modificare, in relazione a tali risultanze, gli stanziamenti dei capitoli dei vari bilanci relativi alle spese per il debito vitalizio, riducendo quelli che offrono esuberanza di stanziamento, ed aumentando gli altri che presentano deficienza di fondi;
Vista la legge 2 luglio 1905, n. 320, pel consolidamento della spesa inscritta nello stato di previsione del Ministero della marina;
Viste le leggi nn. 605, 569, 500, 436, 463, 583, 547, 604, 241, 231, 431 e 557 del 1912 le quali approvano gli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1912-913;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dei sottonotati stati di previsione della spesa per l'esercizio 1912-913 sono aumentati della somma per ciascheduno indicata:

Ministero delle finanze. - Cap. n. 211. Pensioni ed indennità degli operai delle manifatture dei tabacchi ecc., L. 303.495,20.

Ministero degli affari esteri. - Cap. n. 22. Pensioni ordinarie, L.
78.594,56.

Ministero dell'istruzione pubblica: - Cap. n. 26. Pensioni ordinarie, L. 176.506,63.

Ministero dell'interno. - Cap. n. 34. Pensioni ordinarie, L.
574.934;82.

Ministero delle poste e dei telegrafi. - Cap. n. 123. Pensioni ordinarie, L. 215.287,93.

Ministero della guerra. - Cap. n. 18. Pensioni ordinarie, L.
1.981.509,14.

Ministero della Marina. - Cap. n. 24. Pensioni ordinarie, L.
676.422,05.

Ministero di agricoltura. - Cap. n. 29. Pensioni ordinarie, L.
15.208,92.