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REGIO DECRETO 5 ottobre 1913, n. 1176

Contenente le norme di attuazione e di coordinamento, e le disposizioni transitorie per il Codice di procedura penale. (013U1176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-10-1913 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1912, n. 598, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare, non più tardi del 31 dicembre 1912, il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia, allegato alla legge stessa introducendo nel testo di esso quelle modificazioni, che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risultassero necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri Codici e delle leggi vigenti;

Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1348, con la quale fu prorogato fino al 1° marzo 1913 il termine per la pubblicazione del Codice predetto;

Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1913, n. 127, con cui fu approvato il testo definitivo del Codice di procedura penale e fu stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1.

La nomina d'ufficio è comunicata al difensore con avviso notificato dall'ufficiale giudiziario.

Il difensore deve esporre, a voce o per iscritto, all'autorità che lo ha nominato i motivi di impedimento ad assumere l'incarico. Fino che a ciò non abbia adempiuto, si presume che l'incarico sia accettato.