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REGIO DECRETO 4 agosto 1913, n. 1134

Concernente la proroga per l'anno 1914 del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole di Sicilia e di Sardegna. (013U1134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-10-1913 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta dei Nostri ministri dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, del tesoro e delle finanze;
Ritenuta la necessità di prorogare 1a concessione, del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia, e della Sardegna, per l'anno 1914;
Ritenuta l'urgenza di provvedere con decreto Reale, salvo la conversione in legge, attesa l'imminenza dell'epoca della formazione dei bilanci comunali;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il concorso governativo, previsto con l'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai Comuni del Mezzogiorno continentale, della, Sicilia e della Sardegna anche per l' anno 1914, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità di quanto è disposto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442;

Per i Comuni della Calabria e della Basilicata sarà, inoltre, osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538;

Con successivo Nostro decreto, a proposizione del ministro del tesoro sarà provveduto per la iscrizione della corrispondente spesa nel bilancio del Ministero delle finanze.