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REGIO DECRETO 15 agosto 1913, n. 1104

Riguardante i tributi da corrispondersi dalle popolazioni indigene dell'Eritrea nell'esercizio finanziario 1913-914. (013U1104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-10-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea, la quale dà facoltà al Governo del Re di provvedere intorno all'imposizione dei tributi delle popolazioni indigene della Colona;
Sentito il Consiglio coloniale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nell'esercizio finanziario 1913-914 le popolazioni indigene della Colonia eritrea sono tenute a corrispondere l'annuo tributo nella misura indicata nell'unita tabella.