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REGIO DECRETO 11 agosto 1913, n. 1086

Riguardante la cauzione da prestarsi dai magazzinieri di vendita e dagli spacciatori all'ingrosso di generi di privativa. (013U1086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-10-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi, approvato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 399;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La cauzione da prestarsi dai magazzinieri di vendita delle privative è stabilita in ragione di un terzo della somma corrispondente al prezzo di tariffa dei generi costituenti la dotazione a fido del rispettivo magazzino e per gli spacciatori all'ingrosso in ragione di una metà della somma stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.