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REGIO DECRETO 30 agosto 1913, n. 1078

Col quale sono aboliti i diritti compensatori sugli zuccheri provenienti da alcuni Stati esteri. (013U1078)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-10-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 31 gennaio 1909, n. 89, che approva la tabella dei diritti compensatori sugli zuccheri provenienti da alcuni Stati esteri ed i RR. decreti 8 ottobre 1909, n. 706, e 28 marzo 1912, n. 378, che apportano modificazioni alla tabella suddetta;
Ritenuto che i detti dazi compensatori furono stabiliti in forza della convenzione internazionale 5 marzo 1902 sul regime fiscale degli zuccheri e del relativo atto addizionale 23 agosto 1907 cui fu rispettivamente data esecuzione nel Regno con le leggi 12 febbraio 1903, n. 43, e 30 giugno 1908, n. 350;
Ritenuto che per esser stata denunziata dall'Italia la detta convenzione in data 26 agosto 1911, verranno, col 1° settembre 1913, a cessare gli obblighi che ne derivano e con essi la ragione stessa di essere dei diritti compensatori sugli zuccheri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, d'accordo col Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

A datare dal 1° settembre 1913 sono aboliti i diritti compensatori sugli zuccheri di cui alla tabella approvata con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 89 e modificata con i successivi RR. decreti 8 ottobre 1909, n. 706 e 28 marzo 1912, n. 738.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta - Di San Giuliano.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.