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REGIO DECRETO 15 agosto 1913, n. 1055

Col quale vengono modificate le disposizioni transitorie contenute nel R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, riguardante l'ordinamento delle truppe indigene nella Libia (013U1055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-9-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 844;
Ritenuta la necessità di regolarizzare lo stato di fatto esistente nei Governi della Tripolitania e Cirenaica, circa gli assegni fissati a militari italiani e indigeni antecedentemente alla promulgazione del decreto suddetto, e di provvedere temporaneamente ai casi di riforma, licenziamento ecc. dei militari indigeni;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie, contenute nel R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, sono modificate come segue:

«Fino a che non sia emanato il R. decreto di cui all'articolo 4 del R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, gli assegni e le varie indennità da corrispondersi agli ufficiali, ai graduati di truppa ed ai militari italiani destinati ai riparti indigeni, verranno mantenuti ad personam nella misura sin qui praticata.

«I militari indigeni arruolati anteriormente alla promulgazione del R. decreto anzidetto, continueranno a ricevere gli assegni in corso, fino allo scadere della loro ferma.

«In attesa che sia pubblicato il regolamento, di cui all'art. 3 del precitato decreto, sarà applicato ai militari indigeni libici, pei casi di riforma, licenziamento, sussidi ecc., il trattamento previsto dagli art. 54, 55, 56 e 57 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito (fascicolo n. 5) per gli ascari eritrei.

«Le proposte di pensione, gratificazione o sussidio saranno trasmesse dai governatori delle Tripolitania e Cirenaica al Ministero delle colonie».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Bertolini - Spingardi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.