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REGIO DECRETO 1 agosto 1913, n. 1038

Recante aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (013U1038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-9-1913 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla voce «Olio di pesce» del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

«Gli olii di pesce che vengano importati per essere idrogenati e servire quindi come materia prima per le industrie, escluse quelle alimentari, si classificano come il grasso di pesce quando siano osservate le norme e le condizioni stabilite dal ministro delle finanze per accertare che gli stessi olii siano effettivamente sottoposti al processo di idrogenazione ed esclusivamente destinati all'uso suddetto».

Al repertorio medesimo è aggiunta la seguente voce:

«Cera montana o di monte (Montanwachs o Montanwax). Come l'ozocerite.