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REGIO DECRETO 15 agosto 1913, n. 1032

Relativo a variazioni del bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1912-913 dipendenti dalle conversioni di rendite del consolidato 4,50% in altre del consolidato 3,50% eseguite nel primo semestre del 1913. (013U1032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-9-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1913, n. 483, col quale fu autorizzata la conversione della rendita 4,50% netto in altra del consolidato 3,50 per cento netto;
Veduto l'art. 2 della legge stessa, col quale vennero dichiarate esenti dalla conversione suddetta le rendite del consolidato 4,50% possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza in quanto non vengano successivamente per effetto di qualsiasi operazione, ad essere trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per la esecuzione della legge sopra citata;
Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 350, col quale furono autorizzate le variazioni nel bilancio dell'esercizio 1912-913 occorrenti per effetto delle operazioni di conversione eseguite nel secondo semestre 1912;
Vista la legge 22 maggio 1913, n. 459, di approvazione dell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1912-1913;
Ritenuto che nel corso del semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1913, in seguito ad ulteriori accertamenti da parte della Direzione generale del debito pubblico venne riconosciuto che tra le altre rendite conservate provvisoriamente nel consolidato 4.50% netto dovevano essere e vennero di fatto convertite nel nuovo consolidato 3,50% netto, iscrizioni:
con decorrenza dal 1° gennaio 1913
per annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 666 98
con decorrenza dal 1° aprile 1913
per annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 888 --
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complessivamente per l'annua rendita
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1,554 98
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Ritenuto che in cambio delle suindicate rendite furono inscritte e consegnate le rendite consolidate 3,50 10 netto;
con godimento dal 1° gennaio 1913,
per annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518 76
con godimento dal 1° aprile 1913,
per annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 690 67
--------
in complesso per l'annua rendita di . . . . L. 1,209 43
--------
Ritenuto che venne disposto il ricupero della differenza d'importo sulle rate scadute dopo il 1° gennaio 1904 delle iscrizioni al consolidato 4,50% netto le quali avrebbero dovuto essere convertite in 3,50% netto con decorrenza dalla stessa data;
Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, occorre ora soltanto provvedere per le variazioni dei due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1912-913, relativi ai debiti consolidati anzidetti;
Visto l'art. 14 del regolamento succitato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nel primo semestre 1913 di rendite conservate provvisoriamente nel 4,50% netto in altro del 3,50% netto, verranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 le seguenti variazioni:

In diminuzione: al capitolo n. 3 «Antiche rendite consolidate nominative 4,50% netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (spesa obbligatoria)»:

a) due trimestri d'interessi sulla
rendita di L. 666,98 annullata per
conversione con decorrenza dal
1° gennaio 1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 333 49

b) un trimestre d'interessi sulla
rendita di L. 888 annullata come sopra
con decorrenza dal 1° aprile 1913 . . . . . . . . . » 222 --

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Diminuzione in complesso . . . . . . . . . . . . . L. 555 49
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In aumento: al capitolo n. 4 «Rendita consolidata 3.50% netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1912, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483 (spesa obbligatoria)»:

a) due trimestri d'interessi sulla
rendita di L. 518.76 inscritta per
conversione dal 4.50% con decorrenza
dal 1° gennaio 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 259 38

b) tre trimestri d'interessi sulla
rendita di L. 690,67 inscritta come sopra
con decorrenza dal 1° aprile 1913 . . . . . . . . . L. 172 67

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Aumento in complesso . . . . . . . . . . . . . . . L. 432 05
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.