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REGIO DECRETO 4 agosto 1913, n. 1027

Che stabilisce, per gli effetti civili, il calendario dei giorni festivi. (013U1027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-9-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 630, con la quale il Governo del Re è stato autorizzato a introdurre le opportune modificazioni nella tabella dei giorni festivi quale risulta dalla legge 23 giugno 1874, n.1968, fermo restando il disposto delle leggi 5 maggio 1861, n. 7 e del 19 luglio 1895, n. 401;
Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio, e col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il calendario dei giorni festivi per gli effetti civili è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Finocchiaro-Aprile - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.