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REGIO DECRETO 1 agosto 1913, n. 1019

Che aumenta il fondo assegnato al Ministero di grazia e giustizia per collocamenti a riposo disposti d'autorità per gli scopi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720 sulle cancellerie e segreterie giudiziarie (013U1019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-9-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 luglio 1911, n. 720, sul riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
Visti gli articoli 5 e 6 della legge predetta con i quali si fissano norme speciali per il collocamento a riposo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie non più ritenuti idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni;
Visto l'articolo 23 della ripetuta legge col quale è data autorizzazione al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione di essa;
Riconosciuta la necessità di aumentare per l'esercizio 1913-914 di lire trecentomila il fondo stabilito in lire trentamila dall'art. 4 della legge 29 maggio 1913, n. 505, per l'annualità delle pensioni assegnate al Ministero di grazia e giustizia e dei culti per il collocamento a riposo di autorità, allo scopo di porre il Ministero stesso in grado di dare esecuzione al disposto degli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720 surriferita;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello della grazia e giustizia e culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La somma di lire trentamila (L. 30.000) assegnata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 3 della legge 29 maggio 1913, n. 505, quale limite massimo delle annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1913-914 per collocamenti a riposo disposti di autorità è aumentata di L. 300.000 (trecentomila) per gli scopi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.