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REGIO DECRETO 1 agosto 1913, n. 1005

Riguardante le sottoscrizioni delle quietanze rilasciate dagli indigeni della Tripolitania e della Cirenaica. (013U1005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-9-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le quietanze da rilasciarsi dagli indigeni della Tripolitania e della Cirenaica pei pagamenti fatti da qualsiasi ufficio pubblico devono essere sottoscritte nel modo seguente:

a) se chi deve rilasciare la quietanza non sappia firmare con caratteri latini è autorizzato a sottoscrivere coi caratteri arabi o ebraici: in tal caso, però, la sottoscrizione deve essere riprodotta sulla stessa quietanza in caratteri latini dall'interprete dell'ufficio, che vi appone la propria firma;

b) se chi deve rilasciare la quietanza sia analfabeta può apporre il proprio sigillo (tabe), e in difetto l'impronta digitale del pollice della mano destra nello spazio predisposto per la sottoscrizione;

In tal caso occorre la presenza di due testimoni, conosciuti dal funzionario che deve eseguire il pagamento, i quali rilasciano una dichiarazione firmata attestante aver visto apporre il sigillo o l'impronta digitale da chi riceve il pagamento. L'interprete dell'ufficio deve, anche in questo caso, riprodurre in caratteri latini la attestazione dei testimoni e apporre la propria firma.