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REGIO DECRETO 4 agosto 1913, n. 981

Che modifica l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare marittimo. (013U0981)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/09/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-9-1913 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 52 del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto del 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);
Visto l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina, approvato con R. decreto 23 febbraio 1902, n. 52;
Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 505, portante la sostituzione dell'art. 2 del predetto elenco;
Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina, approvato con R. decreto 23 febbraio 1902, n. 52 e modificato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 505, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 2. - La statura inferiore a m. 1,50 dopo la rivedibilità di due anni (vedi avvertenze speciali)».

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.